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Cosa significa il termine whistleblowing
Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, di un’azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il segnalante (o anche “whistleblower”) spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente.
Con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell’ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione” (cd. disciplina whistleblowing).

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l’emersione di condotte pregiudizievoli – di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del suo contesto lavorativo – in danno dell’ente di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Chi può effettuare la segnalazione:
• lavoratori subordinati;
• lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l’ente;
• collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l’ente;
• volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
• azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
Quando:
• il rapporto giuridico è in corso;
• durante il periodo di prova;
• quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
• successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es.pensionati)

Oggetto delle violazioni:
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente, che consistono in:
1. Violazioni di disposizioni nazionali
• illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
• condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
2. Violazioni di disposizioni europee
• Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
• atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
• atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
• atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Possono essere oggetto di segnalazione anche:
• le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
• le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
• i fondati sospetti.

Come effettuare la segnalazione
Raimondi S.p.a. mette a disposizione un numero telefonico dedicato al quale ricorrere per effettuare una segnalazione.
Il numero dedicato è 059/254544 disponibile il primo giorno del mese dalle ore 10:00 alle ore 12:00
In alternativa, può essere effettuata in forma scritta con la seguente modalità:
La segnalazione va eseguita inserendo in una busta chiusa, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; in altra separata busta chiusa, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta, riportando, all’esterno, la dicitura “riservata al gestore della segnalazione”.
La terza busta andrà poi inserita negli appositi contenitori siti all’interno dell’azienda, opportunamente segnalati, oppure nella cassetta postale posta all’ingresso delle sedi in via dei Tipografi, 11 e in via Raimondo dalla Costa, 300/a – Modena, oppure inviata, via posta ordinaria, a Raimondi S.p.A Via Raimondo dalla Costa 300/A – 41122 Modena (MO) e posta alla cortese attenzione dell’ Avv. Bigarelli Giorgia.
Ulteriori metodi di segnalazione sono possibili tramite canali esterni quali segnalazione diretta all’ANAC o segnalazione pubblica; i dettagli sono disponibili nelle linee guida ANAC.

Segnalazioni in forma anonima
Nel caso si voglia mantenere l’anonimato nel presentare la segnalazione, occorre corredare la segnalazione stessa di un codice scritto alfanumerico di 12 cifre creato direttamente dal segnalante.
Se l’invio avviene tramite posta ordinaria, questo codice andrà inserito in una busta chiusa, unitamente alla segnalazione ed andrà a sostituire il contenuto della busta contenente il documento d’identità.
L’avviso di ricevimento della segnalazione, al termine della presa in carico della stessa, entro 7 giorni dalla ricezione, verrà affisso nell’apposita bacheca predisposta all’interno delle sedi aziendali corredato del codice alfanumerico di riferimento ed inserito, nella pagina specifica del sito web aziendale, corredato dal codice alfanumerico di riferimento.
Detto avviso di ricevimento avrà la funzione di informare il segnalatore dell’avvenuta presa in carico, mantenendone la riservatezza.
Entro i successivi tre mesi dalla data di scadenza del suddetto termine di 7 giorni, sarà fornito opportuno riscontro nelle stesse modalità, avendo cura di mantenere la riservatezza del segnalante nonché dei contenuti che possano avere ad oggetto dati personali e/o comunque fatti tali da ricondurre la pratica di gestione di segnalazione al whistleblower.
Per ricevere, eventualmente, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite, potrà utilizzarsi il numero telefonico dedicato, mediante oscuramento del numero di telefono del chiamante.

Gestione della segnalazione
La segnalazione verrà ricevuta e trattata da personale, anche non interno, adeguatamente formato in merito al D.Lgs 24/23, denominato “Gestore della segnalazione”.
La persona deputata a gestire le segnalazioni agirà in piena autonomia, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto. In particolare, tale requisito deve essere inteso come:
imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni whistleblowing, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l’obiettività;
indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del management, al fine di garantire un’analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.
Le figure nominate con apposito contratto di servizio sono: Avv. Bigarelli Giorgia, Dott.Giorgi Paolo
Il gestore della segnalazione valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne aziendali per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell’attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo all’organo competente di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.
Il gestore della segnalazione fornisce riscontro al soggetto segnalante entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione.
Delle segnalazioni rese in forma orale, verrà redatto un resoconto scritto, il quale potrà essere controfirmato dal segnalante, ove questi acconsenta.
Sanzioni
Il Decreto prevede sanzioni disciplinari e/o economiche con multa da 500 a 2.500 € da irrogare qualora sia stata accertata la responsabilità del segnalante, anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi in connessione a denuncia) ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

L’informativa completa è visibile a questo link:
https://www.privacylab.it/informativa.php?09963470540


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